Trattato sul trasferimento
Art. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 29 lug 2020
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate.
2. Ciascuna Parte può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione vigente tra le Parti una persona condannata nell'altra Parte affinché sconti nel territorio della Parte che riceve la condanna inflitta nella Parte che trasferisce, purchè si rispettino le condizioni per il relativo trasferimento.
Storico versioni
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