Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 28

CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE

In vigore dal 29 lug 2020
CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta dì una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.
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