Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 28
CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
In vigore dal 29 lug 2020
CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta dì una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.
2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-28