Trattato sul trasferimento

Art. 3

AUTORITÀ CENTRALI

In vigore dal 29 lug 2020
AUTORITÀ CENTRALI 1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per iscritto attraverso le Autorità Centrali. 2. Le Autorità Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia. 3. Se una delle Parti modifica l'Autorità Centrale designata, deve notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel più breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tst-3

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AUTORITÀ CENTRALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo