Trattato sul trasferimento
Art. 3
AUTORITÀ CENTRALI
In vigore dal 29 lug 2020
AUTORITÀ CENTRALI
1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per iscritto attraverso le Autorità Centrali.
2. Le Autorità Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia.
3. Se una delle Parti modifica l'Autorità Centrale designata, deve notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel più breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.
Storico versioni
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