Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 29
DISPOSIZIONI FINALI
In vigore dal 29 lug 2020
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.
3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.
4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.
Sottoscritto a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2016, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente validi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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