Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 24

SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

In vigore dal 29 lug 2020
SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI 1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti. 2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando: a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte: b) entrambe le Parti conducono Indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attività. 4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché quanto previsto dall' del presente Trattato, per quanto applicabile. 5. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo le seguenti condizioni generali: a) il responsabile della squadra è l'autorità competente - quella che partecipa alle indagini penali o le dirige - della Parte nel cui territorio la squadra interviene, e che agisce anche d'intesa con il funzionario giudiziario dell'autorità richiedente; b) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformità al diritto nazionale: c) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo di costituzione della squadra: d) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare. 6. In conformità al presente articolo, i membri della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati «membri», mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati». 7. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte nel cui territorio la squadra interviene quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti in conformità alla legislazione della Parte richiesta. 8. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità alla legislazione della Parte Richiesta, essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle competenti autorità della Parte richiedente. 9. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che nel territorio della Parte Richiedente siano adottate misure investigative, le persone distaccate dalla Parte Richiedente possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate dalle competenti Autorità della Parte Richiedente secondo le medesime condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale. 10. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorità competenti della Parte di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli strumenti o disposizioni applicabili. 11. Ai fini di un'indagine penale condotta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato. 12. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorità competenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate: a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria; c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale. 13. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato. 14. Nella misura consentita dalla legislazione delle Parti, è possibile decidere che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attività della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro. 15. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti: a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente; b) per la Repubblica di Colombia: la Fiscalia General de la Nacion. 16. Le Autorità Competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
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