Art. 2 · DISPOSIZIONI GENERALI
Trattato sul trasferimento

Art. 2

54 / 71

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 29 lug 2020
DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate. 2. Ciascuna Parte può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione vigente tra le Parti una persona condannata nell'altra Parte affinché sconti nel territorio della Parte che riceve la condanna inflitta nella Parte che trasferisce, purchè si rispettino le condizioni per il relativo trasferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tst-2