Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 27
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In vigore dal 29 lug 2020
ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE
Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
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