Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 10

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

In vigore dal 29 lug 2020
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le richieste sono eseguite secondo la legislazione della Parte Richiesta e in conformità alle disposizioni del presente Trattato. 2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che queste non contrastino con i principi fondamentali della legislzione della Parte Richiesta. 3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorità Centrale della Parte Richiedente. 5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorità Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.
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