Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 8
VALIDITÀ DEI DOCUMENTI
In vigore dal 29 lug 2020
VALIDITÀ DEI DOCUMENTI
1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione nè altri requisiti formali.
2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità.
3. La nota di trasmissione dell'Autorità Centrale deve garantire l'autenticità dei documenti trasmessi.
Storico versioni
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