Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 8

VALIDITÀ DEI DOCUMENTI

In vigore dal 29 lug 2020
VALIDITÀ DEI DOCUMENTI 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione nè altri requisiti formali. 2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità. 3. La nota di trasmissione dell'Autorità Centrale deve garantire l'autenticità dei documenti trasmessi.
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