Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 7
RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA
In vigore dal 29 lug 2020
RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA
1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:
a) l'esecuzione della richiesta può arrecare danno alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Parte Richiesta;
b) l'esecuzione della richiesta è contraria alla legislazione della Parte Richiesta o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente è già stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato è prescritto per la Parte Richiedente;
d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;
e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta è stata presentata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale, di opinioni politiche o che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per taluna di queste ragioni;
f) La richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
g) Il reato per cui si procede è punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta.
2. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria.
3. La Parte Richiesta può differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o procedimento giudiziario in corso nel suo territorio.
4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è obbligata a soddisfarle.
5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorità Centrale, indicando i motivi di tale decisione.
Storico versioni
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