Trattato di Estradizione

Art. 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

In vigore dal 21 ago 2019
Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti b) e c) del paragrafo 1 dell', senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta, ai fini della decisione, può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-11

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