Trattato di Estradizione
Art. 6
Autorità Centrali delle Parti
In vigore dal 21 ago 2019
Autorità Centrali delle Parti
1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan è l'Ufficio del Procuratore Generale.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-6