Trattato di Estradizione
Art. 8
Informazioni Supplementari
In vigore dal 21 ago 2019
Informazioni Supplementari
1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima può richiedere che siano fornite le informazioni supplementari entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non sono pervenute le informazioni supplementari richieste, la persona può essere rimessa in libertà. Tuttavia, la Parte Richiedente può avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
3. Se una persona è rimessa in libertà ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiesta ne informa la Parte Richiedente entro due giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-8