Trattato di Estradizione

Art. 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 21 ago 2019
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la stessa persona da due o più Stati, compresa la Parte Richiedente, per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le seguenti circostanze ai fini della decisione: a) se le domande sono state formulate sulla base di trattati vigenti; b) la gravità del reato; c) la data ed il luogo in cui è stato commesso il reato; d) la nazionalità e la residenza permanente della persona; e) le date di presentazione delle richieste; f) la possibilità di una successiva estradizione verso uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-13

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