Trattato di Estradizione

Art. 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

In vigore dal 21 ago 2019
Consegna Differita e Consegna Temporanea 1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. In questo caso la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando la durata e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta. 3. La consegna può essere differita anche quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal caso, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
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