Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 15
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
In vigore dal 21 ago 2019
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico.
2. La Parte Richiesta può fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorità competente della Parte Richiesta.
La Parte Richiesta può respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.
Storico versioni
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