Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

In vigore dal 21 ago 2019
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico. 2. La Parte Richiesta può fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorità competente della Parte Richiesta. La Parte Richiesta può respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.
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Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo