Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 14

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In vigore dal 21 ago 2019
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo