Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 17

Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca

In vigore dal 21 ago 2019
Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca 1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, esegue gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato. 2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, la Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare, congelare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato. 3. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta trasferisce, in tutto o in parte, i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti. 4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.
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Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo