Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

In vigore dal 21 ago 2019
Produzione di Documenti, Atti e Cose 1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente , la Parte Richiesta ha facoltà di trasmetterne copie. Tuttavia, laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché i beni, trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte Richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-16

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Produzione di Documenti, Atti e Cose (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo