Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 16
Produzione di Documenti, Atti e Cose
In vigore dal 21 ago 2019
Produzione di Documenti, Atti e Cose
1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente , la Parte Richiesta ha facoltà di trasmetterne copie. Tuttavia, laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché i beni, trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte Richiesta.
Storico versioni
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