Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 11

Garanzie e Principio di Specialità

In vigore dal 21 ago 2019
Garanzie e Principio di Specialità 1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente : (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata nè sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni nè a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorità competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli del presente Trattato, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della Parte Richiesta prevede in circostanze simili. 4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in conformità agli , è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.
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Garanzie e Principio di Specialità (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo