Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 9
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
In vigore dal 21 ago 2019
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. La Parte Richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette alla Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi le Parti.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta.
4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.
5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa.
Storico versioni
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