Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 4
Autorità Centrali
In vigore dal 21 ago 2019
Autorità Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorità Centrali competenti per la sua attuazione:
a) Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia.
b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorità Centrale è l'Ufficio del Procuratore Generale;
2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
3. Le Autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
Storico versioni
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