Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 2

Doppia Incriminazione

In vigore dal 21 ago 2019
Doppia Incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta. 2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-2

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Doppia Incriminazione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo