Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 ago 2019
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,
hanno stabilito quanto segue:
Oggetto
1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
(c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
(e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone; (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;
(g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose;
(h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
(i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale
(j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
(k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
(b) all'estradizione di persone;
(c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca dei beni;
(d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;
(e) al trasferimento dei procedimenti penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-1