Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria

In vigore dal 21 ago 2019
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria 1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se: (a) la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) il reato per cui si procede è punito dalla Parte Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare che non costituisce reato comune ai sensi della legislazione ordinaria genericamente applicabile; (e) ci sono fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a religione, sesso, razza, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) risulta già in corso un procedimento penale nella Parte Richiesta, o è già stata pronunciata una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta; (g) l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi dell' del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute. 4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.
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Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo