Art. 2 · Doppia Incriminazione
Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 2

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Doppia Incriminazione

In vigore dal 21 ago 2019
Doppia Incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta. 2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
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