Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 10

Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente

In vigore dal 21 ago 2019
Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente 1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilità di tale persona. 2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente non più tardi di sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese.
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