Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 18
Accertamenti Bancari e Finanziari
In vigore dal 21 ago 2019
Accertamenti Bancari e Finanziari
1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento dì cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-18