Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

In vigore dal 21 ago 2019
Accertamenti Bancari e Finanziari 1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento dì cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
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Accertamenti Bancari e Finanziari (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo