Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 23

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

In vigore dal 21 ago 2019
Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nella parte Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-23

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Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo