Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 24

Riservatezza

In vigore dal 21 ago 2019
Riservatezza 1. La Parte Richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta debba avere esecuzione. 2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle prove ottenute durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni ottenute debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o nell'ambito di un processo penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo