Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 28

Entrata in Vigore e Cessazione

In vigore dal 21 ago 2019
Entrata in Vigore e Cessazione 1. Il presente Trattato avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. La cessazione del presente Trattato avrà effetto allo scadere dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della facoltà di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima della cessazione medesima. 3. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo