Trattato di Estradizione
Art. 5
Estradizione del Cittadino
In vigore dal 21 ago 2019
Estradizione del Cittadino
1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorità competenti la persona richiesta, ai sensi della legge interna. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorità Centrali di cui all' del presente Trattato, le prove, la documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile in suo possesso,
3. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, può dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa dalle Autorità della Parte Richiedente, nel rispetto della propria normativa. A tal fine, la Parte Richiedente deve inviare la documentazione indicata al paragrafo 2 del presente articolo. La Parte Richiedente informa la Parte Richiesta sull'esito dell'esecuzione della sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-5