Trattato di Estradizione

Art. 1

Obbligo di Estradare

In vigore dal 21 ago 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di seguito denominati "Parti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue: Obbligo di Estradare Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento perizie o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.
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