Trattato di Estradizione
Art. 1
Obbligo di Estradare
In vigore dal 21 ago 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di seguito denominati "Parti",
desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,
hanno stabilito quanto segue:
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento perizie o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.
Storico versioni
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