Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 25

Spese

In vigore dal 21 ago 2019
Spese 1. Le Parti sostengono le spese per l'esecuzione del presente Trattato in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. 2. La Parte Richiesta sostiene le spese relative all'esecuzione della richiesta. Tuttavia, sono a carico, della Parte Richiedente le seguenti spese: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta per le persone di cui all' paragrafo 3; (b) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiedente per le persone di cui all'; (c) le spese relative all'attività di videoconferenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'; (d) le spese derivanti dall'esecuzione della richiesta di cui all'; (e) le spese sostenute per le finalità di cui all'; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.
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