Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 22
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
In vigore dal 21 ago 2019
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
1. Quando la Parte Richiesta trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dalla Parte Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie della Parte Richiesta.
Storico versioni
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