Trattato di Estradizione

Art. 9

Decisione sulla richiesta di estradizione

In vigore dal 21 ago 2019
Decisione sulla richiesta di estradizione 1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla Parte Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-9

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Decisione sulla richiesta di estradizione (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo