Art. 9 · Decisione sulla richiesta di estradizione
Trattato di Estradizione

Art. 9

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Decisione sulla richiesta di estradizione

In vigore dal 21 ago 2019
Decisione sulla richiesta di estradizione 1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla Parte Richiedente.
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