Trattato di Estradizione
Art. 12
Arresto a fini estradizionali
In vigore dal 21 ago 2019
Arresto a fini estradizionali
1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può domandare l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell' di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto deve contenere il riferimento al provvedimento giudiziario della Parte Richiedente, sulla cui base verrà domandata l'estradizione, e l'impegno a presentare tempestivamente una richiesta formale di estradizione.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente la Parte Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. Se trascorsi quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorità centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su richiesta della Parte Richiedente, l'arresto può essere prolungato di altri venti giorni.
5. Il rilascio della persona in conformità al par. 4 del presente articolo non impedisce di continuare la procedura di estradizione della persona ricercata, qualora la Parte Richiesta successivamente riceva la domanda di estradizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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