Trattato di Estradizione
Art. 17
Consegna di Oggetti
In vigore dal 21 ago 2019
Consegna di Oggetti
1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio territorio ed abbia valore di prova. Quando l'estradizione è concessa, la Parte Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente.
2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, è effettuata anche quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene già accordata.
3. La Parte Richiesta, al fine dello svolgimento di un altro procedimento penale, può differire la consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino alla conclusione di tale procedimento o trasferirli temporaneamente, purchè la Parte Richiedente li restituisca alla fine del procedimento.
4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati è eseguita senza violazione dei diritti della Parte Richiesta o di terzi. La Parte Richiedente, su richiesta scritta della Parte Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e senza spese gli oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti beni, dopo la conclusione del processo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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