Trattato di Estradizione

Art. 22

Riservatezza

In vigore dal 21 ago 2019
Riservatezza Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di riservatezza o di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando vi è una domanda espressa in tal senso della Parte interessata.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-22

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Riservatezza (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo