Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 21 ago 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli del Trattato di cui all', comma 1, lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-rd-3