Art. 22 · Riservatezza
Trattato di Estradizione

Art. 22

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Riservatezza

In vigore dal 21 ago 2019
Riservatezza Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di riservatezza o di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando vi è una domanda espressa in tal senso della Parte interessata.
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