Trattato di Estradizione

Art. 19

Spese

In vigore dal 21 ago 2019
Spese 1. La Parte Richiedente sostiene le spese relative al trasferimento della persona estradata ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte Richiesta. 2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tde-19

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