Trattato di Estradizione

Art. 16

Procedura Semplificata di Estradizione

In vigore dal 21 ago 2019
Procedura Semplificata di Estradizione 1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di estradizione senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all' del presente Trattato. Tuttavia la Parte Richiesta può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità di cui all' del presente Trattato e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.
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