Accordo›Capo IV
Art. 66
Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
In vigore dal 25 nov 2016
Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
1. Nelle azioni proposte a norma dell', paragrafo 1, lettera i), il tribunale può esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.
2. Nelle azioni proposte a norma dell', paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all', sostengono le proprie spese.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-66