AccordoCapo IV

Art. 62

Misure provvisorie e cautelari

In vigore dal 25 nov 2016
Misure provvisorie e cautelari 1. Il tribunale può emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. 2. Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione. 3. Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione. 4. Il tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente. 5. L', paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.
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Misure provvisorie e cautelari (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo