Accordo›Capo IV
Art. 60
Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco
In vigore dal 25 nov 2016
Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.
3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale può, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.
4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non è presente in persona, ma può essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale.
5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.
8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale può ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione.
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