AccordoCapo IV

Art. 57

Periti del tribunale

In vigore dal 25 nov 2016
Periti del tribunale 1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale può in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza. 2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco è tenuto dal cancelliere. 3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialità. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all' dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale. 4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-57

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Periti del tribunale (Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo