Accordo›Capo III
Art. 52
Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale
In vigore dal 25 nov 2016
Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale
1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.
2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'.
3. La procedura orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale può prescindere dall'audizione.
Storico versioni
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