AccordoCapo II

Art. 51

Altre disposizioni relative alle lingue

In vigore dal 25 nov 2016
Altre disposizioni relative alle lingue 1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione. 2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento 3. In deroga all', paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze: a) la competenza è affidata alla divisione centrale conformemente all', paragrafo 1, terzo o quarto comma; e b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.
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Altre disposizioni relative alle lingue (Art. 51 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo